L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall’estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione ed avviene:
– In via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi della UE ed appartenenti alla categoria internazionale autovetture o ciclomotori e motocicli in regola con la prescritta revisione;
– All’esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa.
La domanda di nazionalizzazione del veicolo nuovo o usato proveniente dall’estero può essere presentata presso:
– l’Ufficio Provinciale in cui è residente l’intestatario del veicolo;
– l’Ufficio Provinciale in cui ha sede colui il quale commercializza il veicolo stesso (da intendere come Concessionario che vende il veicolo e non come l’importatore del veicolo stesso);
Nel caso di acquisto in leasing presso l’Ufficio Provinciale nella cui Provincia:
– la società di Leasing ha la sede principale;
– è residente il locatario del veicolo o il commerciante e la società di leasing ha una sede secondaria.
Non è ammesso l’emanazione di certificati di approvazione per la nazionalizzazione dei veicoli delle categorie internazionali L, M1, N ed O salvo nel caso di doppio collaudo per l’applicazione di sovrastrutture (di cui uno per uso esclusivo interno dell’Ufficio ed uno per la successiva immatricolazione se la sede dell’officina allestitrice è diversa dalla residenza del proprietario del veicolo);
I veicoli della categoria N ed O devono comunque essere sempre sottoposti a collaudo tecnico;
I veicoli della categoria M2 e M3 e veicoli provenienti da paesi extra UE nel caso siano necessari controlli particolarmente complessi, devono essere sottoposti a collaudo da parte del CPA.
Immatricolazione dei veicoli provenienti dall’estero: