Licenze conto proprio

foto-contoproprio1

AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Requisiti

L’ art. 31 della legge 298/74 prevede che il trasporto di cose in conto proprio e’ tale se eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

il trasporto avvenga con un veicolo di proprietà o in usufrutto acquistato con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing);
il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente;
il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale svolta;
le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all’attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia;
le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa;
il titolare della licenza sia in possesso del requisito morale previsto dalla legge 575/65 “Disposizioni contro la mafia”.

La licenza

L’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto proprio è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dall’Amministrazione Provinciale, competente per territorio, cui va indirizzata la domanda di rilascio.

Se l’attività di autotrasporto di cose in conto proprio è effettuata con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non occorre la licenza.

Per autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate il rilascio della licenza è subordinato al parere dell’apposita Commissione consultiva per l’autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia, ed alla presentazione di idonea documentazione. Quest’ultima deve dimostrare che le esigenze del richiedente, e l’attività svolta, giustifichino l’impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.

La licenza indica anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto.

L’elencazione è tassativa e il trasporto di cose non comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.

La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.

Per l’immatricolazione del veicolo, la licenza dovrà essere presentata all’Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).

La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di presentazione dell’intera documentazione richiesta.

Le imprese di nuova costituzione (la cui dichiarazione di inizio attività in CCIAA risulti inferiore ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza) possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che favoriscano la documentazione essenziale comprovante l’esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell’impresa stessa.

Entro la data di scadenza della licenza provvisoria, l’intestatario ha l’onere di presentare istanza di licenza definitiva correlata dalla documentazione richiesta.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l’iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.

SCARICA LA DOMANDA