Le imprese di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che intendono effettuare trasporti internazionali nell’ambito dei paesi della Comunità Europea con autoveicoli
o il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, superi 6 tonnellate
o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, superi 3,5 tonnellate,
devono essere in possesso della licenza comunitaria che viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma.
A bordo dell’autoveicolo deve essere sempre presente una copia certificata conforme all’originale.
IMPORTANTE: le copie conformi di licenza CEE possono accompagnare diversi autoveicoli se non sono scadute di validità. Quindi in caso di vendita di un veicolo e successivo acquisto di uno nuovo, non serve richiedere una nuova copia conforme.
Rilascio licenza comunitaria (originale)
La licenza comunitaria viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma:
Richiesta delle copie conformi delle licenze CEE
(massimo 1 copia per ogni veicolo avente diritto)
Presentare la domanda e allegare :
Rinnovo della licenza comunitaria
La licenza CEE deve essere rinnovata
Restituzione delle copie conformi della licenza CEE
Le copie conformi vanno restituite all’ufficio pianificazione e trasporto merci in caso di :
Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, o a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa, o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa;
d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla Direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.
5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.