Nazionalizzazioni

L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall’estero è subordinata ad un preventivo controllo della documentazione ed avviene:

– In via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi della UE ed appartenenti alla categoria internazionale autovetture o ciclomotori e motocicli in regola con la prescritta revisione;

– All’esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa.

La domanda di nazionalizzazione del veicolo nuovo o usato proveniente dall’estero può essere presentata presso:

– l’Ufficio Provinciale in cui è residente l’intestatario del veicolo;

– l’Ufficio Provinciale in cui ha sede colui il quale commercializza il veicolo stesso (da intendere come Concessionario che vende il veicolo e non come l’importatore del veicolo stesso);

Nel caso di acquisto in leasing presso l’Ufficio Provinciale nella cui Provincia:

– la società di Leasing ha la sede principale;

– è residente il locatario del veicolo o il commerciante e la società di leasing ha una sede secondaria.

Non è ammesso l’emanazione di certificati di approvazione per la nazionalizzazione dei veicoli delle categorie internazionali L, M1, N ed O salvo nel caso di doppio collaudo per l’applicazione di sovrastrutture (di cui uno per uso esclusivo interno dell’Ufficio ed uno per la successiva immatricolazione se la sede dell’officina allestitrice è diversa dalla residenza del proprietario del veicolo);

I veicoli della categoria N ed O devono comunque essere sempre sottoposti a collaudo tecnico;

I veicoli della categoria M2 e M3 e veicoli provenienti da paesi extra UE nel caso siano necessari controlli particolarmente complessi, devono essere sottoposti a collaudo da parte del CPA.

Immatricolazione dei veicoli provenienti dall’estero:

Veicoli provenienti dai paesi UE.

Nazionalizzazioni -> Germania

Immatricolazione dei veicoli provenienti dalla GERMANIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

a. C.O.C. ORIGINALE ed eventuale fotocopia

Ø ( Se dal C.O.C. risulta il rilascio del FAHRZEUGBRIEF lo stesso deve essere allegato in originale con eventuale fotocopia e con la traduzione giurata )

Veicoli gia’ immatricolati
b. FAHRZEUGBRIEF ORIGINALE e sua fotocopia integrale piu’ la traduzione giurata, ovvero documenti attuali TEIL I – TEIL II di cui non necessita di traduzione ;

c. FAHRZEUGSCHEIN ORIGINALE e sua fotocopia più la traduzione giurata ;

d. TARGHE ORIGINALI ;

in sostituzione del FAHRZEUGSCHEIN e delle TARGHE si deve consegnare ” ABMELDEBESCHENIGUNG FUR DEN FAHRZENGHALTER” in ORIGINALE con la traduzione giurata; sullo stesso si deve fare attenzione alle voci (HU) ed (AU) che devono essere compilate e non scadute, in tal caso si deve provvedere al collaudo

in sostituzione dell’ABMELDEBESCHENIGUNG si puo’ presentare libretto internazionale (ZULASSUNGSCHEIN) e relativa targa oppure estratto meccanografico dell‘archivio veicoli. . In ogni caso deve essere rilevabile la data di scadenza del collaudo tecnico.

qualora gli originali dei documenti ai capoversi a) b) risultassero smarriti in loro sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e i DUPLICATI dei DOCUMENTI SMARRITI emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato gli originali (circ. n. 133/85)

e. Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc … rilasciata TUV o DEKRA ed autenticato dal LAND ) .

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: qualora le targhe risultassero smarrite occorre la denuncia di smarrimento e dalla data della stessa devono trascorrere 15 giorni.

.

Nazionalizzazioni -> Francia

Veicoli nuovi mai immatricolati
C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;
Veicoli già immatricolati

a. Certificato di immatricolazione ( CARTE GRIS ) in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA sulla stessa deve essere indicata la data della scadenza della revisione ;

b. Scheda tecnica rilasciata dall’UTAC (per n.telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas,frenatura, sterzo, cinture di sicurezza ecc )

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe
Assolvimento degli obblighi IVA
I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.
I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:
hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3).

Nazionalizzazioni -> Belgio

Veicoli nuovi mai immatricolati

a) C.O.C. ORIGINALE o DUPLICATO ed una sua fotocopia;

Veicoli già immatricolati

a) INSCHRIJVINGSBEWIJS /CERTIFICAT D’IMMATRICULATION / ZULASSUNGSSHEIN in originale ed una sua fotocopia;

b) Traduzione giurata del documento di cui al punto precedente

c) Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente – con la sua traduzione giurata;

d) Scheda tecnica – autenticata dall’Autorità competente – (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: NON ESISTE OBBLIGO DI CONSEGNA TARGHE. QUALORA IL DOCUMENTO AL CAPOVERSO a) FOSSE SMARRITO OCCORRE LA DENUNCIA E DUPLICA TO DEL DOCUMENTO SMARRITO EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO L ‘ORIGINALE (CIRC. N.133/85)

Nazionalizzazioni -> Gran Bretagna

Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

a. “VEHICLE REGITRATION DOCUMENT “ “ V5 “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA . In sostituzione può essere presentato il “CERTIFICAT OF PERMANENT EXPORT “ “ V561 “in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA

b. “ MOT TEST CERTIFICATE “in ORIGINALE ed una sua fotocopia – autenticato dall’Autorità competente – con TRADUZIONE GIURATA (solo per veicoli sottoposti a revisione) ;

c. Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente – (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe
Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA. I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AL CAPOVERSO a. . RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3)

Nazionalizzazioni -> Spagna

Veicoli nuovi mai immatricolati

C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;
Veicoli già immatricolati

a. “ PERMISO DE CIRCULACION – CERTIFICAT D’IMMATRICULATION “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;

b. “ TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS “ in originale autenticata – ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA . In tale documento è riportata la scadenza della revisione periodica la quale deve essere valida altrimenti sottoporre il veicolo a collaudo tecnico ;

c. TARGHE di circolazione riportate nei documenti sub a. e b. ;

Nota bene: la “ TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS“ non è necessario che sia autenticata se viene presentata anche la scheda tecnica o il COC

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: SE I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 PUNTO 2.3); SE LE TARGHE RISULTASSERO SMARRITE OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E, DALLA DATA DELLA STESSA , DEVONO TRASCORRERE ALMENO 15 GG PRIMA DI PROCEDERE ALL’IMMATRICOLAZIONE

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Nazionalizzazioni -> Olanda

Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

a. Il documento denominato “DEEL I “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA

b. Il documento denominato “DEEL I I “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;

c. TARGHE ORIGINALI

d. Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente – con la sua traduzione giurata;

e. Scheda tecnica – autenticata dall’Autorità competente – (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA. I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI ( CIRC. N.133/85)

Nazionalizzazioni -> Lussemburgo

Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

a. La carta di circolazione sulla quale viene posto a pag 1 il timbro “ CERTIFICAT DE MISE HORS CIRCULATION “ e a pag 2 il timbro “ VEHICULE , HORS CIRCULATION “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA ;

b. Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente – con la sua traduzione giurata ;

c. Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente – (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )

d. Non esiste l’obbligo di consegnare le targhe.

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA.

I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe
Nota bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI ( CIRC. N.133/85 PUNTO)

Nazionalizzazioni -> Austria

Veicoli nuovi mai immatricolati
Ø C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia ;

Veicoli già immatricolati

a. Attestato di radiazione specificante :

1. La casa costruttrice ;

2. il n° di telaio ;

3. l’indicazione della targa ;

4. la data dell’ultima revisione con esito favorevole

Tale attestato deve essere munito dei timbri dell’Ufficio emittente in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA

b. “ TYPENSCHEIN “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA .

c. Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente – (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc )

Assolvimento degli obblighi IVA

I veicoli da considerarsi “nuovi”, immatricolati o no, sono soggetti all’assolvimento dell’IVA. I veicoli sono considerati nuovi se ricorre una delle seguenti condizioni:

hanno percorso meno di 6000 km;

sono stati ceduti (con riferimento al trasferimento di proprietà attestato dalla data indicata sul contratto di vendita tra il cedente straniero e l’acquirente italiano) prima di 6 mesi dall’immatricolazione.

I veicoli sono considerati usati se hanno percorso oltre 6000 km e sono stati ceduti dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione. Un veicolo “nuovo” immatricolato in un paese della Comunità europea è sempre soggetto all’IVA nel paese di destinazione. Pertanto, in sede di nazionalizzazioni di veicoli nuovi o usati provenienti dalla UE dovranno essere presentati i documenti, caso per caso specificati di seguito:

Veicolo nuovo di fabbrica commercializzato attraverso la rete ufficiale. Devono essere presentati il COC e la dichiarazione per l’immatricolazione con la dizione “Assolti gli obblighi IVA sugli acquisti intracomunitari”;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato direttamente all’estero dal richiedente l’immatricolazione. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze;

Veicolo nuovo di fabbrica acquistato presso un importatore parallelo dal richiedente l’immatricolazione. Devono essere presentati:

dichiarazione, in carta semplice del cedente (importatore parallelo) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in duplice copia, di IVA assolta sull’acquisto intracomunitario (con indicazione della ragione sociale del cedente, partita IVA, generalità del veicolo per marca, tipo e numero di telaio);

dichiarazione del richiedente, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli immatricolati nuovi o usati acquistati presso un importatore parallelo. Devono essere presentati dal richiedente:

una dichiarazione, in carta semplice e in duplice copia, con indicazione di numero di targa assegnato all’origine, numero di telaio, data e numero della fattura rilasciata dal commerciante straniero (singola o cumulativa), obblighi IVA assolti dal cedente (la data della fattura è quella di riferimento per la valutazione dei sei mesi dalla data di immatricolazione all’estero);

una dichiarazione di percorrenza, alla data della fattura, sottoscritta dall’operatore che ha acquistato il veicolo all’estero;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di aver acquistato il veicolo in Italia.

Veicoli da considerarsi nuovi già immatricolati all’estero, acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Deve essere presentato il modello F24 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Veicoli da considerarsi usati già immatricolati all’estero acquistati dal richiedente l’immatricolazione direttamente all’estero. Il richiedente l’immatricolazione deve presentare:

fotocopia della fattura (ed esibizione in originale) per veicoli acquistati da un commerciante straniero o fotocopia del trasferimento di proprietà per i veicoli acquistati da precedente proprietario;

dichiarazione di percorrenza del veicolo alla data dell’atto, superiore a 6000 km.

NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe
Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI CAPOVERSI a. E b. RISULTASSERO SMARRITI , OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA’ CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85)

Veicoli provenienti da paesi Extracomunitari

(Sono esentati dal produrre la scheda dei dati tecnici i connazionali rimpatrianti o stessi intestatari all’estero che acquisiscono la residenza in Italia. Lo stesso vale per il rispetto della normativa CEE obbligatoria in vigore in Italia al momento della richiesta d’ Immatricolazione.)

Nazionalizzazioni -> Svizzera

A) Veicoli nuovi mai immatricolati

a. COC in ORIGINALE ed una sua fotocopia

B) Veicoli già immatricolati

a. “ LICENZA DI CIRCOLAZIONE in ORIGINALE ed una sua fotocopia

b. qualora il documento di cui al capoverso a) risultasse smarrito in sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e il DUPLICATO del DOCUMENTO SMARRITO emesso dalla stessa autorità che ha rilasciato l’originale (circ. n. 133/85 )

c. Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza ecc … rilasciata dall’autorità competente.

C) Bolletta e certificati doganali

Devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l’avvenuta importazione del veicolo; tali documenti consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risulta che sono stati corrisposti i diritti di confine e sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo:

bolletta originale e fotocopia del Certificato Doganale oppure

copia autenticata della bolletta e il certificato doganale.

I veicoli di provenienza extra comunitaria importati in altri paesi CEE ed introdotti in Italia a seguito di acquisto intracomunitario non necessitano di certificato doganale; per essi è sufficiente che sia stato assolto l’obbligo IVA sugli acquisti intracomunitari.

Nazionalizzazioni -> Repubblica di San Marino

A) Veicoli nuovi mai immatricolati

a. C.O.C in ORIGINALE ed eventuale fotocopia

B) Veicoli già immatricolati

a. “ DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE “

b. “ CERTIFICATO STORICO “

c. Eventuale certificato di revisione in originale.

C) Bolletta e certificati doganali

Per i veicoli provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano non occorre alcun documento doganale ad eccezione che per i veicoli appartenenti a residenti in immobili extraterritoriali.

Nazionalizzazioni -> Stati Uniti

A) Veicoli nuovi mai immatricolati

a. Certificazione d’Origine in ORIGINALE LEGALIZZATA ED APOSTILLATA ( secondo la Convenzione dell’Aia del 5.10.64 )

B) Veicoli già immatricolati

a. “ REGISTRATION CARD” in originale ed una sua fotocopia

b. “ CERTIFICATE OF TITLE “in originale ed una sua fotocopia

c. I documenti di cui ai capoversi a) e b) devono essere APOSTILLATI E LEGALIZZATi

d. Scheda tecnica (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas , frenatura , sterzo cinture di sicurezza) rilasciata dall’autorità competente AUTENTICATA E LEGALIZZATA

C) Bolletta e certificati doganali

Devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l’avvenuta importazione del veicolo; tali documenti consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risulta che sono stati corrisposti i diritti di confine e sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo:

bolletta originale e fotocopia del Certificato Doganale oppure

copia autenticata della bolletta e il certificato doganale.

I veicoli di provenienza extra comunitaria importati in altri paesi CEE ed introdotti in Italia a seguito di acquisto intracomunitario non necessitano di certificato doganale; per essi è sufficiente che sia stato assolto l’obbligo IVA sugli acquisti intracomunitari.