Intestatario carta circolazione e intestazione temporanea veicoli

1 ott, 2015
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/7812/14/106/16

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., e art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

Con l’emanazione delle circolari n. 15513 e 23743, datate 10.07.2014 e 27.10.2014, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, saranno completamente operative, a decorrere dal 3 novembre 2014, le disposizioni dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dell’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, introdotti, rispettivamente, dall’art. 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198.

Si è in sostanza previsto un obbligo di comunicazione agli Uffici provinciali della motorizzazione civile finalizzato all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 C.d.S. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Gli esatti ambiti di applicazione, oggettivo e soggettivo, le relative eccezioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti a vario titolo interessati dalla complessa disciplina sono ampiamente definiti nelle predette circolari.

Nelle more dell’emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate all’attività di controllo e sanzionatoria, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni ed evidenziare gli aspetti di maggiore interesse operativo, allo scopo di uniformare l’attività di controllo, anche alla luce delle osservazioni e dei quesiti nel frattempo pervenuti, dopo la pubblicazione delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Ciò premesso, si richiama innanzitutto l’attenzione sulle disposizioni riguardanti il comodato, allo scopo di circoscriverne il campo di applicazione ai casi espressamente richiamati dalle predette circolari. L’obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni.

Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014 [1].
Appare evidente, inoltre, che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo stesso.

La violazione dell’art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all’avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell’art. 94, comma 4, del C.d.S.
Oggetto di sanzione è l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione.
Obbligato in solido, per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del C.d.S..

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

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