Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

15 mar, 2015
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. 19001

Roma, 5 settembre 2014

Oggetto: Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida.

1. Premessa
Con circolare prot. 18778 del 4 settembre 2014 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di rinnovo di validità della patente di guida.
Si riporta, di seguito, il testo coordinato delle disposizioni in materia.

Il decreto dirigenziale 15 novembre 2013 (di seguito denominato DD) disciplina le procedure necessarie affinché i medici autorizzati, le strutture mediche competenti e le commissioni mediche locali, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto 9 agosto 2013 (di seguito denominato DM).
Tale decreto individua e definisce, altresì, le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del DM non diano esito positivo.
Il nuovo procedimento di rinnovo di patente, con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa, prevede che:
a) i soggetti certificatori (siano essi medici monocratici od organi collegiali, appartenenti o meno a strutture, amministrazioni o corpi) – contestualmente alla conclusione della visita utile alla conferma di validità della patente di guida – trasmettono telematicamente all’UCO (Ufficio Centrale Operativo) del CED di questa Direzione Generale, una comunicazione dei contenuti del certificato medico, della quale il DM indica i contenuti minimi: in particolare, si segnala che eventuali prescrizioni relative al conducente o ad adattamenti al veicolo dovranno essere indicate con gli appositi codici unionali o nazionali;
b) unitamente alla comunicazione, trasmettono – con la stessa modalità telematica – la foto e la firma del titolare della patente;
c) qualora l’acquisizione di quanto sub lettere a) e b) sia andata a buon fine, il sistema informatico del CED elabora una ricevuta sulla quale sono riportati, tra l’altro, le eventuali prescrizioni relative al conducente o alle modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente posseduta;
d) il soggetto certificatore stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all’interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
Il sistema informatico del CED, una volta acquisita la comunicazione dei contenuti del certificato medico, procede alla stampa del duplicato di patente, rinnovato nella validità, ed alla successiva spedizione postale dello stesso, presso l’indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito.

2. Casi in cui non è possibile procedere alla conferma di validità della patente di guida secondo la procedura con modalità telematica
Il DD ha inteso disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità della patente di guida, espressamente stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione del DD le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa; in tale ipotesi, il titolare deve richiedere un duplicato della patente, allegando oltre al certificato medico ed alle fotografie, un’attestazione di versamento in conto corrente postale della tariffa di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo per l’istanza e sul duplicato della patente (per un totale, quindi, di euro 32,00) e un’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
Parimenti non rientrano nell’ambito di applicazione del DD:
– i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (è tuttavia possibile rinnovare, con la nuova procedura, una patente che contenga anche il codice 95, quando non si debba anche procedere, contestualmente, al rinnovo dell’abilitazione CQC);
– i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
– i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
– i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell’Interno;
– i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
– i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
– le patenti rilasciate da altro Stato unionale e riconosciute in Italia. In questo caso, al termine della procedura di rinnovo di validità la patente estera deve essere ritirata e inviata alle autorità dello Stato che l’ha rilasciata (secondo la procedura già in uso per le conversioni delle patenti).
In detti casi il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile.

3. Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
3.1 I soggetti certificatori devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (SIDT), attraverso il sito web “Il Portale dell’Automobilista”. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
3.2 La richiesta di cui al comma 3.1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.
3.3 Gli Uffici Motorizzazione civile, per il rilascio delle credenziali di cui al comma 3.1, lettera a), utilizzano l’applicazione informatica “Albo Medici”, già usata per la generazione dei codici di identificazione, opportunamente adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.

4. Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica
4.1 La verifica di rinnovabilità della patente di guida, attraverso modalità telematica di cui all’art. 3 del DD, consente al soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) di acquisire preliminarmente le informazioni utili per il rinnovo di validità. Si ritiene pertanto opportuno che si proceda alla suddetta verifica, inserendo i dati nell’apposita maschera proposta dal sistema informatico, prima di effettuare la visita medica.
4.2 Attraverso tale verifica è inoltre possibile visualizzare i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e riscontrare eventuali inesattezze sui dati stessi.

5. Conferma di validità della patente di guida in via telematica
5.1 In caso di esito positivo della verifica di cui all’articolo 3 del DD, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla visita medica e, in caso di esito positivo, alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica.
A tal fine, è disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it la procedura informatica che consente l’inserimento dei dati, attraverso l’apposita maschera conforme all’allegato 1 al DD.
Alla suddetta maschera devono essere allegate da parte del soggetto accertatore, la fotografia e la firma del titolare di patente (quest’ultima, in tale prima fase applicativa, non è obbligatoria) secondo le dimensioni riportate nella specifica sezione dell’allegato 1 al DD. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo devono essere indicati attraverso l’inserimento, da parte del sanitario certificatore, sempre nella predetta maschera, degli specifici codici unionali e nazionali.
Devono inoltre essere inseriti i dati riguardanti gli estremi dell’attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti (vedi punto 7).
Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti, si procede al completamento dell’operazione di conferma di validità utilizzando l’apposito comando presente sulla maschera.
5.2 Concluse con esito positivo le operazioni di cui al punto 5.1, il sistema informatico genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida conforme all’allegato 2 al DD, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale. Tale ricevuta è valida per la circolazione e riporta indicato il numero verde del call center al quale il cittadino può rivolgersi in caso di mancata ricezione della nuova patente di guida.
Il sanitario certificatore dovrà far controllare al titolare della patente da rinnovare, la correttezza dei dati riportati sulla ricevuta e che saranno stampati sulla nuova patente. Accettando detta ricevuta, il cittadino assume la responsabilità dei dati ivi contenuti. Si sottolinea la rilevanza che detta verifica assume in fase di rilascio, stante la valenza che la normativa attribuisce al documento ai fini della circolazione ed in attesa del ricevimento del duplicato della patente di guida.
5.3 Nel caso in cui vi sia difformità tra le prescrizioni indicate sulla patente di guida da rinnovare e la ricevuta di avvenuta conferma di validità (ad es. su detta ricevuta non è più riportato il codice 01 relativo all’obbligo di lenti durante la guida), fanno fede le prescrizioni indicate sulla ricevuta.
5.4 Nel caso in cui si debba rinnovare una patente ritirata dagli organi di polizia ai sensi dell’art. 126, comma 11, del codice della strada (guida con patente scaduta di validità) si procederà secondo quanto indicato al paragrafo 5.1 della presente circolare. Il conducente, in tal caso, è tenuto ad esibire il verbale di contestazione della violazione ed un documento di riconoscimento in corso di validità affinché il sanitario possa provvedere all’identificazione del conducente. Il titolare della patente da rinnovare poi rientrare in possesso del documento ritirato esibendo, alla competente Prefettura, la ricevuta di avvenuta conferma di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente il titolare provvederà a distruggere la patente precedente come previsto dal comma 8 dell’art. 126 del codice della strada.
5.5 Nel caso in cui il titolare di una patente di guida venga giudicato, dalla commissione medica locale, temporaneamente o permanentemente non idoneo per il rinnovo di validità della patente stessa, la commissione stessa predisporrà un certificato in duplice copia non in bollo. Una copia è consegnata al titolare della patente, un’altra è trasmessa al competente Ufficio Motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente ai sensi degli artt. 129 e 130 del codice della strada.

6. Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
6.1 Qualora invece, la verifica di cui al punto 4 dia esito negativo, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DD, non è possibile svolgere le ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida e, pertanto, non può effettuarsi la trasmissione telematica delle informazioni utili al rinnovo di validità, fatto salvo il caso di cui al successivo punto 6.2.
6.2 Se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del DD, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all’allegato 1 al DD, su supporto cartaceo non in bollo, senza indicare l’indirizzo del destinatario necessario per il recapito, in quanto la pratica di rinnovo sarà trattata direttamente dall’Ufficio della Motorizzazione civile. Sulla predetta comunicazione il sanitario appone la foto del titolare, provvede ad autenticarla ed a timbrarla e raccoglie la firma del titolare della patente di guida.
La medesima procedura dovrà essere adottata nel caso in cui il sanitario riscontrasse una discordanza tra il nome indicato nella carta di identità o altro documento di identificazione personale ed il nome riportato nella patente di guida (ad es. nella patente è indicato il nome “Mario Rossi”, nella carta di identità il nome “Mario Alberto Rossi”). In questi casi dovrà essere riportato sulla patente di guida il nome indicato nella carta di identità ovvero in altro documento di identificazione personale in corso di validità.
La conferma di validità della patente deve essere richiesta dal titolare all’Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente in ragione del luogo in cui è stata effettuata la visita medica. L’istanza di rinnovo deve essere corredata da una stampa della “schermata” generata dal sistema informatico, da cui risulta l’impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal DD, oltre che da una copia dell’allegato 1 compilato dal sanitario certificatore (l’originale di detto allegato deve essere esibito al momento della presentazione dell’istanza e deve poi essere restituito al conducente), da una seconda fotografia identica a quella autenticata e dalle attestazioni di versamento di cui al punto 7 e da una fotocopia della patente di guida. La ricevuta di presentazione dell’istanza, unitamente all’originale dell’allegato 1 è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata di validità e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Nelle more del rilascio di questo documento, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.

7. Diritti e tariffe
Ai fini dell’emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5, comma 2 del DD, il titolare deve esibire:
• un’attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
• un’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
Si sottolinea la necessità di verificare il pagamento degli importi sopra indicati, evidenziando che omessi o non corretti versamenti possono determinare l’insorgere di responsabilità di natura penale e di responsabilità per danno erariale.
Per le visite effettuate sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto l’attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell’imposta di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio.

8. Modalità operative
8.1 L’applicazione informatica per la conferma di validità, realizzata con tecnologia web, è accessibile, dal 9 gennaio 2014, esclusivamente tramite apposita interfaccia grafica (web app) dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. Si tratta della procedura standard che può essere utilizzata disponendo semplicemente di una stazione di lavoro collegata ad internet ed di uno scanner per l’acquisizione della foto e della firma. I soggetti certificatori, una volta entrati in possesso delle credenziali e del PIN, possono accedere al portale dell’automobilista ed usare la predetta applicazione informatica. Le funzioni supportate dall’applicazione e le modalità operative sono descritte nel manuale utente direttamente disponibile all’interno dell’applicazione stessa.
8.2 Dalla suddetta data è, inoltre, disponibile la procedura che consente di operare in due fasi separate:
• nella prima fase è possibile effettuare la verifica di rinnovabilità ed inserire i dati riguardanti il titolare di patente, gli estremi dei versamenti, la foto ecc…, e possono operare oltre ai soggetti certificatori, anche gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole quali soggetti autorizzati all’accesso al sistema informatico della motorizzazione;
• nella seconda fase, possono operare esclusivamente i medici, le strutture sanitarie e le commissioni mediche e serve per l’inserimento dei dati concernenti la visita medica. La transazione si conclude con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente.
Tale procedura è utilizzabile, oltre che attraverso l’interfaccia grafica, anche tramite i propri programmi gestionali, una volta integrati con i web services appositamente sviluppati.
8.3 Al fine di rendere più agevole l’attività di sviluppo delle procedure d’integrazione di cui al punto 8.2, è disponibile per tutti i soggetti interessati, un apposito ambiente di test. Le modalità operative per attuare il collegamento al predetto ambiente di test e per ottenere le credenziali di autenticazione sono pubblicate sul sito ministeriale www.mit.gov.it alla voce “sistema informativo motorizzazione civile” e sul portale dell’automobilista alla voce “Professionisti”.
8.4 A partire dal 9 gennaio 2014, i web services di cui al punto 8.2 sono disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili, solo per i medici, per gli studi di consulenza automobilistica e per le autoscuole. I medici possono utilizzare entrambe le fasi, mentre gli studi di consulenza e le autoscuole solo la prima fase.
8.5 I web services di cui al punto 8.2, per le strutture sanitarie e per le commissioni mediche locali, sono disponibili in ambiente di produzione e quindi utilizzabili dal mese di febbraio 2014. Per tali strutture pubbliche i web services in questione, saranno disponibili anche attraverso la porta di dominio certificata dell’amministrazione secondo quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale per la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche.
8.6 Il sistema informatico per l’utilizzo della procedura in argomento è attivo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato. Al fine di fornire un supporto efficace ai sanitari e agli operatori professionali nell’utilizzo della nuova procedura per la conferma di validità della patente, è possibile contattare il servizio del call center del CED della Motorizzazione (al numero 0641739929), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. È stata inoltre attivata la casella di posta rinnovopatenti@mit.gov.it alla quale è possibile inoltrare richieste di assistenza.
8.7 Al fine di ridurre i disagi per l’utenza nel caso in cui, per motivi di natura tecnica, il soggetto autorizzato non possa connettersi o comunque completare la transazione con il sistema informatico della motorizzazione, si riporta di seguito la procedura di emergenza da adottare esclusivamente nei casi in cui la conferma di validità della patente non possa essere rinviata ad altra data. Tale procedura prevede che, successivamente alla visita medica che attesta la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica, il soggetto accertatore possa rivolgersi all’operatore del call center di cui al punto 8.6, il quale eseguirà alcune delle verifiche di cui al punto 8.2 (prima fase) e, in caso di esito positivo, potrà fornire telefonicamente il numero di protocollo al richiedente, la cui data sarà, naturalmente, coincidente con quella in cui è stata effettuata la predetta visita medica. Il soggetto certificatore dovrà completare la transazione di rinnovo inderogabilmente entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta telefonica e quindi rilasciare all’utente la ricevuta di cui all’allegato 2 al DD. Dopo tale periodo la prenotazione non sarà più ritenuta valida.
8.8 Il giorno lavorativo successivo, all’acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente di guida che sarà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all’indirizzo indicato in fase di rinnovo, (nel caso di domiciliazione aggiungere “presso……” nel campo indirizzo). Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare il call center, al numero verde 800979416, che, consultando il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM), potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile, h 24 e 7 giorni su 7, con risponditore automatico.
Per parlare con un operatore, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

9. Recapito all’utenza delle patenti di guida rinnovate di validità
Dal 1° luglio 2013 è stato attivato, presso il centro stampa nella sede dell’Amministrazione in Via di Settebagni in Roma, il servizio di personalizzazione centralizzata delle patenti di guida. Il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la spedizione delle patenti emesse per duplicato a seguito di rinnovo di validità, all’indirizzo di residenza del titolare, ovvero ad altro indirizzo dallo stesso indicato.

10. Modalità di recapito/consegna all’indirizzo di residenza
Il servizio di recapito dell’invio in assicurazione contenente la patente di guida, è svolto con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l’indirizzo indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza.
Il servizio prevede un primo tentativo di consegna all’indirizzo di recapito. Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, la patente viene restituita all’Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullata nel sistema informatico SIDT e distrutta. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM). Per l’ulteriore spedizione di un nuovo duplicato di patente il titolare deve contattare il call center dell’UCO al n. 800232323. Gli operatori addetti, una volta verificati i dati sul mancato recapito, predispongono l’invio di un nuovo duplicato all’indirizzo di recapito fornito dal titolare.
Nel caso in cui, sempre al primo tentativo di recapito, non sia possibile consegnare la patente per assenza del destinatario, l’addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna), nella cassetta postale del titolare. Il titolare in questo caso avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il Contact Center di Poste Italiane al numero 803160. Tutte le informazioni utili per usufruire del servizio di recapito concordato (modalità e orari del servizio) sono riportate nel 1° avviso di mancata consegna.
Nel caso in cui il destinatario risultasse assente anche al momento del recapito “concordato”, l’addetto al recapito lascia un apposito “Avviso di cortesia”, nella cassetta postale del titolare, che riporta espressamente il tentativo di consegna della patente di guida.
Se il titolare non contatta il numero verde per concordare una data di recapito, o risulta assente in sede di recapito concordato, sarà comunque effettuato un secondo tentativo di recapito, che avverrà trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso.
Se il titolare della patente risulta assente anche al secondo tentativo di recapito, la patente viene depositata presso l’Ufficio Postale di riferimento, dove rimarrà in giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o suo delegato.
In questo caso, l’addetto al recapito lascia nella cassetta postale del destinatario il 2° avviso di mancata consegna, sul quale sarà riportato l’Ufficio Postale di riferimento, le modalità di pagamento all’atto del ritiro presso l’Ufficio Postale.
10.1 Pagamento in caso di recapito a domicilio o presso l’Ufficio postale
Il pagamento sarà in contrassegno all’atto della consegna della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l’Ufficio Postale.
L’importo del contrassegno a carico del cittadino è visibile sulla busta ed è pari alla somma della quota dovuta per il servizio di recapito pari, attualmente a euro 6,86.
Per i successivi 60 giorni, a partire dalla data del secondo mancato recapito, il titolare o suo delegato potrà ritirare la patente presso l’Ufficio Postale indicato sul 2° avviso di mancata consegna, previo pagamento a sportello dell’importo previsto, senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.
10.2 Inesitate per mancato ritiro presso l’Ufficio postale
Le patenti che, al sessantesimo giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l’Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, verranno restituite all’Ufficio Centrale Operativo e successivamente annullate nel sistema informatico e distrutte. Contestualmente verrà aggiornato il Sistema Integrato di Monitoraggio (SIM). In tal caso, il titolare di patente dovrà contattare il call center UCO al numero 800232323 per richiedere una nuova patente. L’operatore del call center provvederà ad acquisire la richiesta ed a predisporre l’elaborazione del duplicato della patente che, una volta stampato, sarà spedito per posta all’UMC competente per territorio, in relazione all’indirizzo di recapito indicato dal titolare. La modalità di spedizione, in tal caso, prevede che il duplicato di patente, venga inserito nel medesimo pacco spedito giornalmente agli UMC ma separato dalle altre tipologie di patenti. Inoltre, al titolare di patente saranno inviati i bollettini di pagamento sul c/c 1011262811 con l’importo dovuto maggiorato e la relativa fattura.
All’atto del ritiro presso l’UMC il titolare di patente dovrà presentare l’attestazione del pagamento di euro 13,72 sul citato c/c 1011262811 intestato a PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.

11. Istruzioni in caso di recapito al cittadino di patente non conforme
Nel caso in cui, in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica per il rinnovo della patente di guida, il sanitario accertatore dovesse trascrivere erroneamente i codici unionali o nazionali, o la nuova scadenza, e detti dati dovessero essere riportati sulla nuova patente, il titolare della stessa dovrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile, un duplicato della patente, allegando un’attestazione di versamento su c/c 4028 relativa all’imposta di bollo da applicare sul documento (attualmente pari a euro 16), l’attestazione di versamento su c/c 9001 (attualmente pari a euro 9) relativa al duplicato della patente e un certificato non in bollo del medico accertatore riportante i dati corretti, sul quale deve essere apposta la fotografia autenticata dal sanitario.
Parimenti deve procedersi nel caso in cui sulla patente rinnovata sia stampata una fotografia che ritrae un soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore nella spedizione della fotografia stessa.
Nel caso in cui la patente ricevuta presenti dati erroneamente allineati o di scarsa qualità, il titolare potrà richiedere il duplicato della patente, senza alcun ulteriore onere a suo carico, ad un qualunque Ufficio Motorizzazione Civile.

La circolare 18778 del 4 settembre 2014 è abrogata.

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